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Messaggio Da spe salvi Mer 14 Ott 2009, 02:38

Regolamento dell'Associazione nazionale
dell'Azione Cattolica Italiana

Premessa
Il presente Regolamento scaturisce da un lavoro di confronto e maturazione che ha coinvolto i responsabili dell'Associazione ai vari livelli.
Esso intende porsi, nell'attuale dinamica associativa, come strumento propulsore dell'intera Associazione e di promozione per ciascuna articolazione nelle varie realtà del Paese.
Con questa chiave di lettura soprattutto promozionale esso viene offerto ai singoli gruppi dell'Associazione con il vivo desiderio che vi possano cogliere le dimensioni di un servizio articolato ed organico da rendere nella vita della Chiesa oggi.
Nell'approvare il presente Regolamento, con la tensione a rispondere agli attuali problemi della vita associativa e a interpretare la generale sensibilità dell'Associazione, il Consiglio nazionale intende ribadire e confermare lo Statuto del 1969 ritenendolo strumento idoneo ed adeguato alle esigenze che oggi l'Associazione avverte nel suo continuo rapportarsi alla comunità ecclesiale e sociale.
In particolare, desidera esprimere con rinnovata convinzione la propria adesione alle scelte fondamentali contenute nell'attuale Statuto, e cioè la scelta religiosa specificatasi in questi anni nella caratterizzazione pastorale, la primarietà della Chiesa locale, l'unitarietà dell'Associazione nel suo essere e nell'articolarsi del suo servizio, la democraticità - quale partecipazione effettiva dei singoli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione - vissuta secondo i criteri propri della comunità ecclesiale. L’Associazione, nel suo Consiglio nazionale, ritiene che nello Statuto del 1969 ben si esprimano la propria fisionomia e intenzionalità; che vi siano contenute le opzioni che la fondano e la qualificano; che sia espresso in modo originale e fedele il proprio tipo di servizio.
Ritiene altresì che lo Statuto abbia in sé risorse ancora nuove e che abiliti ad un'esperienza associativa più adeguata alle esigenze che oggi si avvertono.
Il presente Regolamento intende essere, nello stesso tempo, una risposta responsabile ai rilievi e agli orientamenti che il Consiglio Permanente della CEI ha rivolto all'Associazione nella lettera del 2 febbraio 1976. Il Consiglio nazionale dell'ACI, nel rinnovare all'Episcopato la sua gratitudine per tale atto e per la fiducia che di continuo Esso esprime nei confronti dell'Associazione, ritiene di aver assunto i problemi organizzativi che gli stessi Vescovi hanno sottoposto all'attenzione dell'ACI e di aver prospettato delle linee di soluzione feconde per il servizio che l'associazione stessa oggi è chiamata a rendere.

1/Partecipazione all'ACI

1
Partecipa all'Azione Cattolica Italiana (ACI) chi ne accetta le finalità descritte nello Statuto e si impegna a realizzarne l'esperienza tipica nella propria comunità ecclesiale.
Il laico di ACI - che con la propria adesione contribuisce a far esistere l'Associazione - è corresponsabile della vita e delle attività dell'ACI ai vari livelli, a cominciare da quello di base. Esercita questa sua responsabilità intervenendo nei luoghi e nei momenti in cui si costruisce la vita associativa, contribuendo direttamente a determinarne le scelte e i responsabili.
2
L’adesione è il modo con cui si esprime la personale appartenenza all'Associazione. Essa, infatti, è atto personale normalmente maturato ed espresso in gruppo: ciò vale per ciascuna età, secondo le proprie peculiari caratteristiche. L’adesione è richiesta dall'interessato, tramite il gruppo a cui l'interessato partecipa, ed è accolta dall'Associazione parrocchiale o interparrocchiale. L’adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno. Nel decidere sulla richiesta di adesione, il Consiglio parrocchiale si assicura che chi domanda di aderire all'ACI sia consapevole dell'impegno e dei doveri che con ciò si assume.
3
Le Associazioni parrocchiali o interparrocchiali di ACI (ed eventualmente, in caso di impossibilità a costituire Associazioni, i gruppi interparrocchiali o diocesani), i gruppi a carattere zonale, cittadino, di istituto scolastico, di fabbrica o di quartiere, dei Movimenti Studenti e Lavoratori di ACI - la cui esperienza non sia riconducibile nell'ambito di un'Associazione parrocchiale -, vengono riconosciuti dal Consiglio diocesano.
L’elenco delle Associazioni e dei gruppi interparrocchiali o diocesani è trasmesso annualmente alla Presidenza nazionale.
4
Le Associazioni di ACI si articolano in gruppi di età, di condizioni di vita o di ambiente.
La promozione e la costituzione di questi vengono riconosciute dal Consiglio parrocchiale dell'Associazione.
L’Associazione in se stessa - col suo inserimento vitale nella comunità cristiana - è il soggetto fondamentale di esperienza associativa. Da essa si articolano momenti di vita distinti per esigenze formative e pastorali tramite i settori e, per i ragazzi, nell'ACR.
5
La partecipazione e l'adesione all'ACI sono attestate da un "segno" approvato dal Consiglio nazionale dell'Associazione, anche al fine di una identificazione per le assemblee, le votazioni ed elezioni dell'Associazione.
Tale "segno" può meglio specificarsi in considerazione dell'età e delle situazioni ambientali.
6
L’atto di adesione all'ACI è registrato nell'elenco dei soci dell'Associazione parrocchiale o interparrocchiale o in uno dei suoi gruppi di ambiente. Gli elenchi sono comunicati alla Presidenza dell'Associazione diocesana e da questa a quella nazionale. La partecipazione del socio ad un gruppo di Movimento viene specificata all'atto dell'adesione all'ACI.
All'atto dell'adesione vengono indicate anche le eventuali responsabilità che l'interessato nel momento ricopre.
Le modalità dell'adesione sono, per ogni anno, approvate dal Consiglio nazionale dell'Associazione. Le associazioni diocesane completano le operazioni relative all'adesione entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
7
All'atto di aderire, gli appartenenti allo stesso nucleo familiare dichiarano tale loro condizione così da favorire l'attuazione delle linee indicate dall'art. 9 dello Statuto.
8
La partecipazione all'ACI può avvenire anche attraverso la formula "simpatizzanti", la quale tende a preparare l'adesione all'Associazione. Ciò può riguardare sia singole persone, sia gruppi parrocchiali o interparrocchiali. La Presidenza diocesana aiuta in particolare tale processo di maturazione.
9
L’ACI, attenta ai diversi aspetti della vita familiare, rende alle famiglie un particolare servizio, realizzando anche strumenti educativi idonei per i bambini inferiori ai 6 anni.
10
L’adesione all'ACI comporta il dovere di corrispondere personalmente la quota associativa prevista al fine di partecipare anche in tal modo alla vita dell'Associazione ai vari livelli.
I termini per il trasferimento delle quote al Centro Nazionale sono stabiliti annualmente dal Consiglio Nazionale.
11
La partecipazione all'ACI comporta inoltre l'opportunità di corrispondere, anche tramite l'autotassazione, alle spese che l'Associazione ai vari livelli ordinariamente sostiene nelle proprie attività.
12
Con l'atto di aderire all'ACI, ogni socio si abbona alla stampa associativa nazionale. A tali pubblicazioni egli collabora con contributi di riflessione, di esperienze e di critica a livello personale e di gruppo.
13
Nella vita associativa, ottobre è il "mese dell'impegno" e l'ultima domenica di ottobre è la "domenica dell'impegno": ciò viene indicato allo scopo di favorire l'avvio del nuovo anno associativo. Durante tale periodo l'Associazione cura con sollecitudine la proposta dell'ACI alla propria comunità ecclesiale.
L’8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione, è la "festa dell’adesione".

2/Gli Assistenti

14
Gli Assistenti dell'ACI, pur non avendo diritto di voto, fanno parte integrante dell'Associazione, secondo quanto indicato all'art. 10 dello Statuto, partecipano alla vita e all'attività dei suoi gruppi, alle Assemblee e ai Consigli dell'Associazione e delle sue articolazioni e alle Presidenze.
15
A livello diocesano, regionale e nazionale, l'Assistente e i sacerdoti che lo coadiuvano - nominati dall'Autorità ecclesiastica competente - costituiscono il Collegio degli Assistenti.

3/L’Associazione diocesana

16
L’Associazione diocesana dell'ACI - che primariamente esprime, per il suo rapporto con il Vescovo nella chiesa locale, l'ecclesialità e la pastoralità dell'Associazione - è costituita da quanti nella stessa Chiesa locale aderiscono all'ACI, vivendone l'esperienza in una delle sue Associazioni parrocchiali o interparrocchiali o in uno dei suoi gruppi di Movimento.
La Partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione assume un particolare valore ed una significativa rilevanza a livello diocesano.
17
L’Assemblea diocesana - che esprime l'Associazione diocesana in ciascuna delle sue componenti - è costituita dai rappresentanti delle Associazioni parrocchiali o interparrocchiali, dei gruppi interparrocchiali e diocesani anche di Movimento Studenti e Lavoratori e dai membri del Consiglio diocesano. A meno che non disponga diversamente il Regolamento diocesano, le Associazioni parrocchiali, complete di ogni articolazione associativa, all'Assemblea diocesana sono rappresentate dal Presidente parrocchiale e da altri cinque rappresentanti: tre eletti dall'Assemblea parrocchiale: uno per gli adulti, uno per i giovani, uno per l'ACR.
Inoltre, ogni Associazione che abbia più di I 00 soci (compresa l'ACR) ha diritto ad un altro rappresentante sempre eletto dalla Assemblea parrocchiale. Nell'elezione si assicurerà per quanto possibile, la presenza delle componenti dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto. Ogni gruppo interparrocchiale o diocesano, di cui all'art. 22 dello Statuto, partecipa all'Assemblea diocesana con due rappresentanti.
Gli aderenti al Movimento Studenti e al Movimento Lavoratori soci dell'AC eleggono le rispettive Consulte prima dell'Assemblea diocesana elettiva e secondo le disposizioni del Regolamento diocesano la propria Consulta.
I componenti di dette Consulte - in numero da 5 a 9 fissato dai Regolamenti diocesani - partecipano come delegati dei Movimenti all'Assemblea diocesana.
Nelle elezioni a livello diocesano essi concorrono ad eleggere i membri del Consiglio, della lista dei Presidenti e responsabili unitari.
18
L’Assemblea diocesana è convocata, in via ordinaria, una volta all'anno e decide il programma dell'Associazione diocesana in attuazione del piano pastorale della diocesi e nel quadro delle proposte programmatiche dell'Assemblea nazionale.
Nell'Assemblea possono aver luogo riunioni separate per articolazione.
19
L’Assemblea diocesana, all'inizio di ogni mandato, elegge i membri del Consiglio diocesano fino ad un massimo di 27 e, comunque, in numero non inferiore ai membri di diritto del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 25 dello Statuto.
L’Assemblea elegge - salvo diversa disposizione del regolamento diocesano e ferme le proporzioni di seguito indicate - sette membri del Consiglio diocesano fra presidenti, segretari e amministratori delle Associazioni parrocchiali, sette fra i rappresentanti del Settore Adulti, sette tra i rappresentanti del Settore Giovani e sei fra i rappresentanti della ACR.
Il Regolamento diocesano può disporre l'integrazione del Consiglio con rappresentanti eletti nelle zone pastorali per compiti associativi previsti per le zone stesse in numero non eccedente quello dei rappresentanti unitari eletti dall'Assemblea.
L’Assemblea elegge pure i propri rappresentanti all'Assemblea nazionale dell'ACI o, sulla base dei criteri approvati con mozione dall'Assemblea stessa, dà mandato al Consiglio diocesano di eleggerli.
20
Le Consulte dei Movimenti Studenti e Lavoratori eleggono per ciascun Movimento un Segretario e una Segretaria diocesani. Per il Movimento Lavoratori, uno rappresentante i giovani l'altro gli adulti. Le Consulte, alle quali partecipano i Vice Presidenti diocesani coordinano e promuovono il lavoro dei gruppi di Movimento sulle linee indicate dall'Assemblea diocesana e sono a loro volta coordinate dal Consiglio diocesano.
Su proposta della Consulta e per decisione del Consiglio diocesano, possono essere indetti dei Congressi diocesani di Movimento a cui partecipano i responsabili dei gruppi di base del Movimento aventi carattere di studio e di ricerca per individuare orientamenti comuni di lavoro. I programmi annuali dei Movimenti diocesani sono approvati dal Consiglio diocesano.
21
Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea, dai Segretari diocesani dei Movimenti Studenti e Lavoratori, dai membri della Presidenza diocesana che non siano stati scelti fra i Consiglieri eletti e dai responsabili previsti dall'art. 73 del presente Regolamento. Possono inoltre far parte del Consiglio, con voto consultivo, una coppia di sposi e i responsabili di attività e di uffici di interesse comune.
Il Consiglio è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea ed al Vescovo.
Inoltre, il Consiglio:
- esegue le decisioni dell'Assemblea diocesana;
- previe opportune consultazioni con il Vescovo, avendo presente anche la situazione dell'ACI in diocesi e il servizio pastorale che le è richiesto all'interno della Chiesa locale, propone al Vescovo tre persone per la nomina del Presidente, con le modalità di cui al successivo art. 64;
- elegge i Vice Presidenti, due per Settore, su proposta dei rispettivi Consigli riuniti per settore;
- elegge il rappresentante ed un Vice rappresentante dell'ACR su proposta dei membri del Consiglio responsabili dell'ACR;
- elegge il Segretario e l'Amministratore diocesani sempre su proposta del Presidente;
- promuove la costituzione e favorisce lo sviluppo dei Movimenti; ne coordina le attività; ne approva il programma e ratifica la nomina dei loro Segretari diocesani;
- studia e cura le iniziative dell'Associazione diocesana;
- cura in modo primario e particolare idonee iniziative di formazione dei responsabili parrocchiali;
- approva il bilancio e controlla la gestione dell'Associazione diocesana;
- elabora e approva il Regolamento dell'Associazione diocesana e lo comunica al Consiglio nazionale.
Il Consiglio può costituire, su proposta della Presidenza, commissioni e uffici per le attività dell'Associazione diocesana.
Il Consiglio diocesano si riunisce di regola una volta al mese. Può riunirsi separatamente per settore al fine di studiare problemi specifici e proporre eventualmente al Consiglio orientamenti od iniziative sia di carattere generale sia di interesse particolare. Allo stesso modo possono riunirsi separatamente i rappresentanti dell'ACR.
Al Consiglio riunito per settore partecipano tutti i Consiglieri "giovani" o "adulti" che sono tali per età; ma hanno in esso diritto di voto deliberativo solo gli eletti per il settore specifico dell'Assemblea e i Segretari dei Movimenti Studenti (per il Settore Giovani) e Lavoratori (per il Settore o Giovani o Adulti a seconda dell'età).
22
La Presidenza diocesana ha il compito di coordinare e promuovere l'attività di tutta l'associazione diocesana, di proporre gli argomenti per le discussioni del Consiglio, di eseguirne le deliberazioni e di svolgere le funzioni che il Consiglio le affida.
Convoca il Consiglio alle scadenze previste e ogni qualvolta è necessario o ne faccia richiesta un terzo dei componenti. Indíce l'Assemblea diocesana.
La Presidenza chiama a collaborare - stabilmente o a volta a volta con le modalità di cui al successivo art. 51 - al proprio lavoro i Segretari diocesani dei Movimenti Studenti e Lavoratori ed incaricati di attività specifiche qualora lo ritenga utile e opportuno.
Qualora sia utile e opportuno per i temi e i problemi che si affrontano, la Presidenza può invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, il Presidente diocesano del MEIC, il Presidente diocesano del MIEAC ed uno dei due Presidenti diocesani della FUCI.
23
La Presidenza diocesana è composta da:
a) il Presidente diocesano: presiede il Consiglio, l'Assemblea e rappresenta l'Associazione diocesana: ha la responsabilità, in via esecutiva, dell'attività ordinaria dell'Associazione diocesana;
b) i Vice Presidenti: collaborano con il Presidente negli impegni comuni e sono rappresentativi di adulti, giovani, studenti e lavoratori. Hanno una particolare responsabilità del rispettivo Settore, curandone le iniziative specifiche. In questo senso, promuovono e coordinano la vita e l'attività dei gruppi (con rispettivi responsabili compresi quelli di Movimento) di età, di condizione ed ambiente;
c) il Rappresentante dell'ACR: collabora con la Presidenza a tutti gli impegni comunitari e in particolare promuove e coordina il lavoro dell'ACR a livello diocesano,
d) il Segretario;
e) l'amministratore.
24
I Segretari dei Movimenti Studenti e Lavoratori promuovono e coordinano la vita e l'attività dei gruppi di Movimento.
25
Nelle diocesi dove inizia l'attività di un Movimento, in luogo dei Segretari diocesani, il Consiglio diocesano può incaricare due responsabili del Movimento stesso con il compito di favorirne la maturazione e l'iniziale sviluppo. Questi fanno parte del Consiglio diocesano con voto consultivo.
26
La Presidenza diocesana dell'ACI ha il particolare compito di indicare itinerari formativi - previ e continuativi rispetto al servizio che si rende - ai responsabili dell'Associazione realizzando occasioni di continua qualificazione.


Ultima modifica di spe salvi il Mer 14 Ott 2009, 02:41 - modificato 1 volta.
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Messaggio Da spe salvi Mer 14 Ott 2009, 02:39

4/L’Associazione parrocchiale

27
L'Associazione parrocchiale dell'ACI - segno e momento espressivo di unità e di comunione da testimoniare nell’ambito della più ampia comunità cristiana - è il luogo ordinario di vita ed esperienza associativa. Essa ha una sede ed esprime una propria attività formativa ed apostolica d'intesa con i responsabili e gli organismi della pastorale.
Salvo diverse disposizioni del Regolamento diocesano, per l'associazione parrocchiale valgono le norme degli articoli seguenti.
28
L’Assemblea dell'Associazione parrocchiale è composta di tutti gli aderenti all'ACI, giovani e adulti. I ragazzi dell'ACR si rendono presenti ordinariamente tramite i loro educatori. Discute e decide le linee fondamentali del programma dell'Associazione in coordinamento con il piano pastorale della Parrocchia.
All'inizio di ogni mandato elegge il Consiglio parrocchiale in modo che sia rappresentativo delle componenti dell'Associazione anche con riferimento all'art. 17 dello Statuto.
Si riunisce almeno due volte durante l'anno associativo e ogniqualvolta lo richiedano il Consiglio o almeno un terzo dei soci.
29
Il Consiglio parrocchiale ha la responsabilità ordinaria della vita e dell'attività dell'Associazione sia di fronte all'Assemblea sia nei riguardi della comunità cristiana e dei suoi responsabili.
Attua le decisioni dell'Assemblea; studia e cura soprattutto sul piano unitario le iniziative a carattere spirituale, culturale, di identità associativa; promuove e coordina l'attività dei gruppi; cura il passaggio degli aderenti da un'articolazione all'altra; si impegna, ove è possibile, a completare l'Associazione allorché qualche articolazione sia assente. Il Consiglio parrocchiale è composto di un numero da cinque a venti membri. I responsabili dei gruppi, che già non facciano parte del Consiglio, entrano a farne parte con voto consultivo.
Il Consiglio parrocchiale, sentito il parere del Parroco, propone al Vescovo la nomina del Presidente parrocchiale, tramite la Presidenza diocesana.
Inoltre, tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento, nomina i responsabili delle sezioni ACR (i quali a loro volta, entrano a far parte del Consiglio), gli educatori dell'ACR, gli animatori dei giovanissimi, dei giovani e degli adulti.
30
Il Presidente parrocchiale presiede il Consiglio, la Assemblea e rappresenta l'Associazione parrocchiale. Convoca e coordina il lavoro del Consiglio e indice le Assemblee.
Nel suo lavoro è coadiuvato dai responsabili dei due Settori, dell'ACR e dei Movimenti, eletti dal Consiglio su proposta dei membri del Consiglio stesso appartenenti alle singole articolazioni, da un Segretario e da un Amministratore, eletti sempre dal Consiglio su proposta del Presidente.
31
I gruppi, anche quelli di Movimento che si costituiscono all'interno della Associazione parrocchiale hanno responsabilità formative sia a livello generale sia a livello missionario. Il loro impegno s'inserisce nell'ambito dell'unitario progetto formativo-apostolico dell'Associazione e, nello stesso tempo, rinvia a momenti unitari espliciti - per tutti gli aderenti; o per tutti i giovani; o per tutti gli adulti -.
All'interno dell'Associazione parrocchiale e delle singole articolazioni, si prevedono anche momenti formativi distinti per gli uomini e le donne, i giovani e le giovani.
32
L’ACR si articola in sezioni, che riuniscono rispettivamente fanciulli e fanciulle, ragazzi e ragazze di 6-8, 9-11, 12-14 anni. Ogni sezione - affidata alla cura di un responsabile - può a sua volta articolarsi in più gruppi, Ciascuno con il proprio educatore.
33
L’Associazione, che attraverso i suoi itinerari formativi suscita qualificate vocazioni educative, promuove con i propri educatori un servizio ai gruppi dell'ACR.
Gli educatori dell'ACR - giovani e adulti di AC - sono nella loro collegialità coordinatori dell'attività dell'ACR, la quale, a sua volta, nel Consiglio parrocchiale si coordina all'attività di tutta l'Associazione.
Essi vengono nominati dal Consiglio e conformano la loro opera educativa al progetto formativo dell'Associazione, nel quadro delle scelte pastorali della Chiesa locale.
L'Associazione offre un particolare sostegno agli educatori attraverso il gruppo degli educatori.
Esso contribuisce a formare i singoli educatori in riferimento al loro servizio e ad offrire una presenza significativa della associazione nella pastorale dei ragazzi.
Nell'ambito della vita dell'Associazione e secondo le modalità stabilite dal Consiglio parrocchiale l'itinerario del gruppo educatori, volto specificamente a preparare al servizio educativo nell'ACR, è complementare all'itinerario formativo-apostolico dei settori di appartenenza, cui ordinariamente gli educatori partecipano.
34
I membri del Consiglio possono anche riunirsi per articolazione al fine di curare le attività specifiche e coordinare le iniziative che l’Associazione intende promuovere e realizzare nell'ambito delle stesse articolazioni.
35
Dove le situazioni pastorali lo consigliano, possono sorgere Associazioni interparrocchiali.
Gli aderenti alle Associazioni interparrocchiali procurano di realizzare un'esperienza tipica di ACI nel servizio pastorale interno alle loro diverse comunità parrocchiali.
Le Associazioni interparrocchiali si articolano allo stesso modo che le Associazioni parrocchiali.
Gli appartenenti all'Associazione interparrocchiale partecipano alla vita dell'Associazione interparrocchiale, diocesana e nazionale secondo le medesime modalità previste per gli appartenenti alle Associazioni parrocchiali.
Spetta al Consiglio e alla Presidenza diocesana promuovere il sorgere di tali Associazioni interparrocchiali offrendo, nel concreto, indicazioni e modalità.
36
Nelle Diocesi suddivise in zone pastorali o vicarie o decanati, il Consiglio diocesano procura di articolare anche in tal senso sia il proprio lavoro sia quello delle Associazioni parrocchiali o interparrocchiali, così da contribuire al coordinamento e allo sviluppo dell'unica pastorale diocesana. I responsabili, rappresentanti delle zone, partecipano ai lavori del Consiglio diocesano nelle modalità indicate dal Regolamento diocesano.
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Messaggio Da spe salvi Mer 14 Ott 2009, 02:39

5/Collegamento regionale

37
La struttura regionale rappresenta l'incontro delle realtà associative diocesane esistenti nella medesima regione conciliare ed è sede in cui tali realtà - avendo un àmbito d'azione affine e problemi comuni - tendono a raggiungere una reciproca solidarietà, a formulare criteri di lavoro comune e a partecipare alla vita dell'Associazione nazionale. La struttura regionale, all'interno dell'Associazione, tende a sviluppare il proprio servizio anche in rapporto alla dinamica sociale ed ecclesiale propria di ciascuna regione.
38
Il Consiglio regionale è composto - oltre che dai membri della Delegazione regionale - dai membri delle Presidenze diocesane (Presidente, Vice Presidenti, Rappresentante ACR, Segretario, Amministratore), dal Segretario diocesano del Movimento Studenti e da quello del Movimento Lavoratori, che hanno ricevuto in ciascuna diocesi il maggior numero di voti.
Il Consiglio regionale ha i compiti di coordinamento dell'attività delle singole Diocesi; di scambio delle esperienze; di promozione della vita associativa e delle iniziative a carattere regionale soprattutto in merito alla formazione dei responsabili, di maturazione di contributi per la vita dell'Associazione a livello nazionale. Assicura inoltre, attraverso idonee iniziative di studio e di riflessione, un'assidua attenzione alle realtà socio culturali della regione.
Prima del Consiglio regionale elettivo, il Delegato regionale, insieme con la Delegazione regionale, promuove la consultazione delle presidenze diocesane per la indicazione di un adeguato numero di candidature alle diverse responsabilità associative regionali e allo stesso scopo convoca altresì il Comitato dei Presidenti. Sulle candidature a Delegato regionale provvede inoltre a consultare, insieme all'Assistente regionale, la Conferenza Episcopale Regionale.
Il Consiglio regionale elegge il Delegato regionale, preferibilmente fra i Presidenti diocesani, e gli altri componenti la delegazione: gli incaricati del Settore Adulti, del Settore Giovani, dell'ACR, del Movimento Studenti di AC e del Movimento Lavoratori di AC, nonché, su proposta del Delegato regionale, il Segretario regionale ed eventualmente l'Amministratore regionale.
Il Consiglio regionale elabora contributi e proposte da presentare alla Conferenza Episcopale regionale allo scopo di collaborare all'azione pastorale nella regione.
39
La Delegazione regionale è formata come indicato al 4° comma del precedente articolo 38.
Partecipano alle riunioni della Delegazione regionale, per cooptazione da parte della Delegazione stessa e con voto consultivo, una coppia di sposi per l'impegno associativo a favore della famiglia e quelle persone a cui siano stati affidati incarichi operativi a livello regionale. Nel caso in cui, in regione, un Movimento non sia presente in almeno tre Associazioni diocesane (condizione indispensabile per l'elezione degli incaricati regionali) la Delegazione regionale coopta, con diritto di parola, un incaricato regionale di quel Movimento al fine di favorirne l'avvio nelle Diocesi della regione.
La Delegazione regionale rende esecutive le deliberazioni del Consiglio regionale; cura lo sviluppo a livello regionale degli orientamenti e delle linee di lavoro formulati dal Consiglio nazionale e a tal fine, raccordandosi con la Presidenza nazionale, programma e realizza quelle iniziative che si ritengono opportune per promuovere e sostenere l'attività dell'ACI in regione; mantiene frequenti contatti con le Associazioni diocesane anche nelle loro articolazioni; cura il rapporto costante con gli organismi regionali di pastorale e con la Conferenza Episcopale regionale. Il Delegato regionale convoca il Comitato presidenti e, almeno una volta nel triennio, l'Assemblea regionale.
40
L’Assemblea regionale è composta dai membri dei Consigli diocesani della regione ed ha carattere di studio e di riflessione.
Può incontrarsi anche per articolazioni.
41
Il Comitato Presidenti è composto - oltre che dai membri della Delegazione regionale - dai Presidenti diocesani della regione ed ha il compito di coadiuvare la Delegazione nell'espletamento del suo lavoro e di coordinare talune iniziative per esplicito mandato del Consiglio regionale.
42
Il Delegato regionale coordina la vita del Consiglio e della Delegazione regionale, del Comitato Presidenti e dell'Assemblea regionale. Presiede i vari incontri e si pone quale punto di raccordo di tutta l'attività regionale. Mantiene - per conto della Delegazione - gli opportuni contatti con la Conferenza Episcopale regionale ed in particolare con il Presidente della stessa ed il Vescovo incaricato per l'ACI. Procura di promuovere la vita delle Associazioni diocesane - sollecitando i responsabili delle stesse Diocesi - in quelle realtà ove si presentano maggiori difficoltà.
43
Il Segretario regionale assicura il funzionamento ordinario del collegamento regionale e ne risponde alla Delegazione regionale. La Delegazione regionale fissa una sede della Segreteria regionale, scegliendola preferibilmente tra le Segreterie diocesane esistenti e funzionanti in regione.

6/L'Associazione nazionale

44
L’Associazione nazionale è l'espressione di tutti i laici che nell'interno delle loro comunità ecclesiali aderiscono all'ACI e si pone come punto di incontro e di raccordo tra le singole esperienze delle Associazioni diocesane e parrocchiali.
Alla determinazione delle linee del suo programma concorrono i singoli soci - nei loro gruppi - tramite i loro rappresentanti. Spetta all'Associazione nazionale promuovere a tutti i livelli la vita dell'ACI esprimendo questa all'interno della comunità ecclesiale e della collettività nazionale.
45
L’Assemblea nazionale - composta sulla base dell'art. 30 dello Statuto - è convocata alla fine di ogni "mandato" associativo e decide, nel quadro delle scelte pastorali della CEI, le linee generali del programma dell'Associazione nazionale dell'ACI emerse dal confronto e dal dibattito su proposte aperte nelle Assemblee ai vari livelli.
Le proposte, preventivamente predisposte dal Consiglio nazionale, vengono inviate in tempo utile agli organismi responsabili dell'Associazione a cominciare dal livello parrocchiale.
Per ogni Associazione diocesana partecipano all'Assemblea nazionale il Presidente diocesano e altri due rappresentanti eletti dall'Assemblea diocesana in modo che siano comunque rappresentati entrambi i Settori e l'ACR.
Partecipano inoltre all'Assemblea nazionale un quarto rappresentante per le Associazioni diocesane oltre i tremila soci ed un altro ogni duemila soci in più, sempre eletti dall'Assemblea diocesana.
Il quarto delegato da eleggere dovrà essere scelto fra i responsabili che svolgono un servizio unitario; il quinto ed i successivi dovranno essere scelti tenendo conto della consistenza dei Settori Adulti, Giovani e dell'ACR, sempre assicurando anche la presenza dei responsabili unitari. Partecipano inoltre all'Assemblea nazionale il Segretario diocesano del Movimento Studenti e quello del Movimento Lavoratori che hanno ricevuto nelle singole diocesi il maggior numero di voti. L’Assemblea nazionale, all'inizio di ogni "mandato" associativo, elegge venti membri del Consiglio nazionale, dei quali 6 sono eletti dall'intera Assemblea tra i Presidenti delle Associazioni diocesane e i responsabili dell'Associazione che svolgono un ser vizio unitario (Segretari Amministratori) e 14 son eletti dall'Assemblea divi sa per Settori (7 per ciascun Settore). I rappresentanti dell'ACR eleggono a loro volta 6 membri del Consiglio nazionale. Per ciascuna elezione possono essere segnate nella scheda quattro preferenze tenendo conto dell'indicazione contenuta nell'art. 17 dello Statuto e nell'art. 63 del presente Regolamento.
I rappresentanti dei Movimenti Studenti e Lavoratori costituiscono - all'interno dell'Assemblea nazionale - il Congresso nazionale del Movimento (art. 28 dello Statuto) ed eleggono i 9 membri delle rispettive Consulte.
Nelle elezioni a livello nazionale, i rappresentanti dei Movimenti concorrono ad eleggere non solo i componenti della Consulta nazionale del rispettivo Movimento, ma anche i membri del Consiglio della lista dei Presidenti e responsabili a livello unitario.
46
Il Consiglio nazionale è composto secondo l'art. 31 dello Statuto.
È convocato di regola quattro volte l'anno. Può riunirsi separatamente per settore; allo stesso modo possono riunirsi separatamente i rappresentanti dell'ACR.
Il Consiglio nazionale coopta al suo interno una coppia di sposi con voto consultivo e può decidere di far partecipare ai suoi lavori, senza diritto di voto, persone competenti o responsabili di attività o di uffici centrali dell'ACI. In caso di dimissioni o di impedimento ad assolvere il proprio mandato di uno dei membri eletti nel Consiglio dall'Assemblea nazionale, a norma del precedente articolo, subentrerà il primo dei non eletti nella stessa lista (Presidenti di Associazione diocesana e responsabili a livello unitario, Settore Giovani, Settore Adulti, ACR). Nel caso che uno dei consiglieri eletti dall’Assemblea entri a far parte della Presidenza, questo non dà luogo a surrogazione. Un membro di Presidenza nazionale eletto tra i non componenti il Consiglio nazionale, allorché - in caso di dimissioni o di impedimento ad espletare regolarmente il proprio mandato - lascia l'incarico, cessa contemporaneamente di far parte anche del Consiglio nazionale.
In caso di dimissioni di uno dei Segretari del Movimento Studenti o Lavoratori la Consulta nazionale del rispettivo Movimento procederà all'elezione del nuovo Segretario che sarà ratificata dal Consiglio nazionale.
47
Spetta al Consiglio nazionale:
- approvare, con particolare riferimento alle iniziative di formazione dei responsabili, i programmi dell'Associazione in attuazione del documento finale dell'Assemblea nazionale;
- previe opportune consultazioni con la Presidenza della CEI, avendo presente anche la situazione dell'ACI nell'intero Paese e il servizio pastorale che le è richiesto, proporre al consiglio permanente della CEI tre persone per la nomina del Presidente nazionale, con le modalità di cui al successivo articolo 64, eleggere i quattro Vice Presidenti nazionali (2 per Settore), su proposta dei membri del rispettivo Settore presenti nel Consiglio nazionale;
- eleggere il Rappresentante ed eventualmente, in caso di richiesta da parte dei responsabili della stessa ACR, un Vice rappresentante dell'ACR su proposta dei membri del Consiglio responsabili dell'ACR;
- eleggere il Segretario Generale e l'Amministratore sempre su proposta del Presidente;
- approvare ogni Regolamento di carattere nazionale, nonché le modifiche ad esso;
- ratificare la nomina dei segretari nazionali dei Movimenti;
- approvare i programmi specifici delle articolazioni interne della Associazione compresi i programmi dei Movimenti;
- approvare, su proposta della Presidenza nazionale, le modalità dell'adesione all’ACI e le quote nazionali annue per la stessa;
- approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione nazionale presentati dalla Presidenza.
48
Il Consiglio nazionale può decidere di organizzare il proprio lavoro in Commissioni permanenti e Commissioni referenti. Le Commissioni permanenti trattano e sviluppano, per conto del Consiglio stesso a cui periodicamente rendono conto, un tema o un aspetto fondamentale della vita associativa. Le Commissioni referenti riferiscono al Consiglio su singole questioni, iniziative, problemi sottoposti al loro esame soprattutto istruttorio, e ad esse affidati di volta in volta dal Consiglio nazionale.
49
La Presidenza nazionale è composta dal Presidente da quattro Vice Presidenti, dal Rappresentante dell'ACR dal Segretario Generale e dall'Amministratore. Spetta alla Presidenza nazionale:
- studiare e proporre al Consiglio nazionale i programmi generali dell'Associazione, promuovere e coordinare la preparazione dei programmi dei Settori, dell'ACR e dei Movimenti, nel quadro dell'unitario progetto formativo-apostolico dell'Associazione; proporre tali programmi al Consiglio nazionale; - mantenere costanti rapporti con le Associazioni diocesane ed i Consigli regionali dell'ACI;
- indire l'Assemblea nazionale;
- convocare il Consiglio, di regola quattro volte all'anno, o quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri, comunicarne ufficialmente le deliberazioni e curarne l'esecuzione;
- disporre, in casi di particolare urgenza, gli opportuni provvedimenti su materia di ordinaria competenza del Consiglio, al quale dovrà dare ragguaglio alla prima convocazione;
- provvedere al regolare funzionamento di tutti gli organismi centrali dell'ACI e degli uffici dipendenti;
- presentare annualmente al Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi ed i rendiconti amministrativi relativi alla gestione dell'Associazione nazionale;
- controllare la gestione amministrativa degli organismi dipendenti dalla Presidenza della Associazione nazionale;
- curare i rapporti con la Presidenza della CEI ed in particolare con la Commissione Episcopale per il laicato e con gli organismi nazionali ed internazionali dell'apostolato dei laici;
- indire Convegni nazionali ed interregionali, corsi di studio ed eventuali altre iniziative; elaborare delle proposte di lavoro; approntare strumenti e sussidi;
- coordinare la stampa associativa anche in funzione delle esigenze unitarie dell'Associazione.
50
Il Presidente nazionale nominato dal Consiglio Permanente della CEI rappresenta a tutti gli effetti l'associazione nazionale, presiede le riunioni della Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea nazionale, nonché i Convegni e gli incontri vari dell'Associazione. Compete al Presidente la responsabilità, in via esecutiva, dell'attività ordinaria dell'Associazione nazionale e degli uffici centrali. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei Vice Presidenti, o da un componente della Presidenza da lui delegato.
51
I membri della Presidenza nazionale collaborano con il Presidente negli impegni comuni. I Vice Presidenti sono rappresentativi di adulti, giovani, studenti e lavoratori ed hanno una particolare responsabilità del rispettivo Settore, curandone le iniziative specifiche. In questo senso promuovono e coordinano l'attività dei Movimenti e dei gruppi di età, di condizione e ambiente che sorgono al loro interno. Il Rappresentante nazionale dell'ACR condivide con la Presidenza gli impegni comuni e promuove e coordina il lavoro dell'ACR a livello nazionale. La Presidenza nazionale, composta secondo quanto dispongono gli artt. 32, 38 e 10 dello Statuto, al fine di realizzare una più viva partecipazione alla vita dell'Associazione, di arricchire il proprio giudizio in merito a singoli problemi e temi e di attuare i suoi compiti di coordinamento, invita a partecipare al proprio lavoro - ogni qualvolta sia utile e opportuno per i temi e problemi che si affrontano - un rappresentante del MEIC, uno del MIEAC ed uno della FUCI.
Lo stesso la Presidenza nazionale decide nei confronti dei Segretari nazionali dei Movimenti Studenti e Lavoratori.
Al fine di dare attuazione alle forme di partecipazione ai propri lavori previste dai due commi precedenti, la Presidenza Nazionale, all'inizio di ogni mandato stabilisce, sentiti i segretari e i rappresentanti sotto indicati, quali siano i momenti per i quali si richiede la presenza dei Segretari del Movimento Studenti e del Movimento Lavoratori o per i quali invita a partecipare alle proprie sedute un rappresentante del MEIC, uno del MIEAC ed uno della FUCI ai sensi del titolo 8 del presente Regolamento.
La partecipazione ai lavori della Presidenza dei Segretari e dei Rappresentanti sopraindicati non conferisce agli stessi il diritto di voto.
La Presidenza nazionale può periodicamente promuovere incontri collegiali con i responsabili del Movimento Studenti e del Movimento Lavoratori e i responsabili della FUCI del MEIC e del MIEAC.
52
I Movimenti Studenti e Lavoratori sono espressione dell'attenzione, della presenza organica e del servizio specifico dell'Azione Cattolica nella pastorale d'ambiente.
Pertanto, il Movimento Studenti è espressione del Settore Giovani, mentre il Movimento Lavoratori è espressione sia del Settore Giovani che del Settore Adulti: essi quindi sono parte integrante dei citati Settori, nell'àmbito dei quali si colloca la loro specifica proposta, organizzazione ed attività.
Gli organismi dei Movimenti nazionali sono:
a) il Congresso nazionale
b) la Consulta nazionale
c) i Segretari nazionali.
Il Congresso nazionale di ciascun Movimento - a carattere di studio - ha il compito di favorire l'incontro dei responsabili dei Movimenti diocesani che in essi si collegano e di studiare tematiche e problemi inerenti al loro servizio pastorale, nel quadro delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea nazionale dell'ACI.
La Consulta nazionale di Movimento, alla quale partecipano i Vice Presidenti nazionali, è composta dai 9 rappresentanti eletti in sede di Assemblea, dagli incaricati regionali (che eventualmente non ne facciano già parte) con diritto di parola, e dai Segretari nazionali. Essa si riunisce di regola due volte l'anno e all'inizio di ogni triennio associativo elegge il Segretario e la Segretaria nazionali. Tale elezione è ratificata dal Consiglio nazionale.
Compito della Consulta è di coadiuvare i Segretari nazionali nel loro lavoro e di promuovere l'attività del Movimento nel quadro delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea e dal Consiglio nazionale.
I Segretari nazionali propongono ai competenti organi dell'Associazione le linee di lavoro dei movimenti, ne curano l'attuazione e sono responsabili della complessiva attività del Movimento stesso verso i Settori di rispettivo riferimento.
Essi rappresentano il Movimento, oltre che nell'ambito del Settore, nei rapporti con i Movimenti diocesani che promuovono e coordinano, e nei rapporti con gli ambienti specifici - scuola, lavoro - dove i Movimenti operano.
La responsabilità dei Segretari nazionali è coordinata con quella dei Vice Presidenti i quali hanno la rappresentanza e la responsabilità complessiva dell'intero Settore al quale sono preposti.
I Segretari nazionali di Movimento partecipano agli incontri separati del rispettivo Settore di appartenenza nel Consiglio e nell'Assemblea nazionali con diritto di voto.
53
All'Assemblea e al Consiglio nazionali riuniti per settore partecipano tutti i "giovani" o tutti gli "adulti" che sono tali per età; ma hanno in essi diritto di voto deliberativo solo gli eletti per il settore specifico e i Segretari dei Movimenti.

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Messaggio Da spe salvi Mer 14 Ott 2009, 02:40

7/Norme di partecipazione alla vita associativa

54
La partecipazione e la corresponsabilità, all'interno della vita associativa, si realizzano come ordinario coinvolgimento di ogni aderente e di ogni responsabile, a partire dalla base, sui problemi e sulle scelte che riguardano la stessa vita associativa.
Qualora serva, mediante confronti e dibattiti su proposte aperte, da far progressivamente confluire, dagli organismi responsabili possono venire indette delle consultazioni. Tale modalità va particolarmente applicata nello svolgimento del cammino assembleare, allorché si tratta di determinare le scelte del documento finale dell'Assemblea nazionale.
In questo senso, organismi primari sono le Assemblee e i Consigli.
55
Le votazioni per elezione o designazione di persone e quelle riguardanti casi di incompatibilità avvengono a scrutinio segreto.
56
Viene redatto verbale delle decisioni degli organismi deliberanti e delle posizioni emerse nei dibattiti che hanno portato alle decisioni stesse. Inoltre si redige verbale delle elezioni.
57
Sono leggibili ai vari livelli tutti coloro che al momento in cui si svolge l'elezione risultino aderenti all'ACI e abbiano già maturato in essa un'esperienza associativa adeguata.
Gli incarichi associativi (componenti delle Presidenze nazionale e diocesane, dei Consigli Diocesani e Nazionale, delle Delegazioni regionali e Presidenti parrocchiali) sono incompatibili con il mandato parlamentare e con quello nelle Assemblee elettive delle Regioni e degli enti locali territoriali di qualsiasi livello, con la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Assessore comunale, provinciale e regionale e di Presidente di Consiglio Circoscrizionale, nonché con incarichi in organi decisionali di partito o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.
I soci che siano componenti le Presidenze nazionale e diocesane, i Consigli Diocesani e Nazionale o le Delegazioni regionali e i Presidenti parrocchiali, in caso di candidatura per le assemblee elettive del Parlamento, delle Regioni, degli enti locali territoriali di qualsiasi livello, decadono dall'incarico associativo ricoperto.
Si deve in ogni caso evitare che l'associazione come tale, le sue sedi, le sue strutture, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte personali e nella campagna elettorale di aderenti all'AC.
58
Gli eletti ad incarichi direttivi (intendendo per tali: il Presidente parrocchiale, il Presidente diocesano e i membri della Presidenza diocesana, il Delegato regionale e i membri della Delegazione regionale, il Presidente nazionale e i membri della Presidenza nazionale, i Segretari diocesani, regionali e nazionali dei Movimenti) possono ricoprire uno stesso incarico, al massimo, per due mandati consecutivi. L’eccezione di un terzo mandato è ammessa per gravi motivi soltanto nel caso che la situazione lo richieda e la decisione venga presa dal Consiglio interessato sulla base di una maggioranza qualificata, cioè dei quattro quinti dei presenti con diritto di voto.
59
Alle Assemblee dei soci partecipano con diritto di parola e di voto tutti gli aderenti in regola con gli obblighi statutari. Lo stesso vale anche per i votanti nelle Assemblee agli altri livelli, nei Consigli, nelle Presidenze, nelle Consulte, nelle Delegazioni regionali.
Hanno diritto di parola, negli organismi collegiali, gli Assistenti e gli aderenti indicati nel presente Regolamento caso per caso o in altri Regolamenti approvati dai rispettivi Consigli. All'Assemblea diocesana, su decisione del Consiglio diocesano, possono partecipare con diritto di parola i rappresentanti dei gruppi di cui all'art. 8.
All'Assemblea parrocchiale - su decisione del Consiglio parrocchiale - possono partecipare con diritto di parola anche i "simpatizzanti".
60
Gli aderenti all'Azione Cattolica dei Ragazzi sono ordinariamente resi presenti, nei momenti in cui si esprime la vita democratica, dai loro educatori.
61
La programmazione annuale, sia a livello unitario sia a livello di articolazione, avviene all’interno dei Consigli ai vari livelli e si inquadra nell'unitario progetto formativo-apostolico dell'Associazione, nel programma deciso dall'Assemblea tenendo in debita considerazione i piani di lavoro della CEI. Tale programmazione si realizza con l'apporto specifico delle possibilità e delle competenze di ciascun aderente.
62
L’adesione può essere ritirata dall'interessato con comunicazione della sua decisione al Consiglio parrocchiale.
Lo stesso Consiglio, per gravi motivi, può invitare un socio a dimettersi dall'Associazione, in caso di rifiuto, e permanendo i gravi motivi, può dichiarare che lo stesso non fa più parte dell'ACI. L’interessato può presentare il suo caso alla Presidenza diocesana la quale decide in via definitiva.
Il Consiglio diocesano può dichiarare che un'Associazione o un gruppo non fanno parte dell'ACI qualora non rispondano più alla natura, ai fini e ai requisiti sanciti dallo Statuto dell'ACI.
63
Gli aderenti all'ACI tramite il Settore Giovani, i Consiglieri eletti come rappresentanti del Settore Giovani, i responsabili ai vari livelli del Settore Giovani, i partecipanti ad altro titolo alle riunioni di tale Settore in Assemblea e in Consiglio non devono avere più di trent'anni.
Qualora il Consiglio, tenuto conto di motivi particolari, elegga responsabile del Settore Giovani (Vice Presidente, incaricato parrocchiale, incaricato regionale) una o un giovane aderente che compirà i 30 anni nel corso del mandato, questi continuerà ad aderire e a partecipare a tutti gli effetti alla vita dell'Associazione attraverso il Settore Giovani fino alla normale conclusione del mandato stesso.
Nelle elezioni dei membri del Consiglio si assicurerà che la metà degli eletti per ciascuna lista delle articolazioni (esclusa quindi la lista dei Presidenti e dei Responsabili a livello unitario) sia composta dai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e l'altra metà dalle candidate che hanno ottenuto il maggior numero dei voti; nel caso che gli eletti debbano essere in numero dispari, l'ultimo eletto è chi ha ricevuto il maggior numero di voti fra i candidati non compresi tra quelli sopraddetti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
64
Secondo i requisiti e le modalità previsti dagli artt. 55 e 57, per la nomina del Presidente parrocchiale si procede, ai sensi dell'art. 29, all'elezione di una sola persona mentre per la nomina del Presidente diocesano e del Presidente nazionale si procede, ai sensi degli artt. 21 e 47, alla designazione contestuale di tre persone e, di seguito, del numero necessario a comporre la terna quando una o due persone non abbiano conseguito le maggioranze previste nel successivo comma; a tal fine ogni consigliere può esprimere tante preferenze quante sono le persone da designare.
Nelle prime tre votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio aventi diritto al voto. Dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti. Ai fini della composizione della terna risultano designate soltanto le tre persone che abbiano riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età. La proposta della tema viene comunicata con il numero dei voti conseguiti da ciascun componente.
Per l'elezione del Delegato regionale ai sensi dell'art. 38, si procede a votazione di una sola persona con le maggioranze previste al precedente comma.
Quanto sopra, salvo diverse disposizioni previste dai regolamenti diocesani per le elezioni parrocchiali e diocesane.
65
Ai vari livelli gli organismi deliberanti ed esecutivi (Consigli, presidenze, Delegazioni regionali, Consulte, Segreterie dei Movimenti) rimangono in carica sino a che non subentrino i nuovi organismi eletti secondo le norme stabilite.
Fermo restando quanto sopra stabilito, i componenti della Presidenza uscente che non abbiano altro titolo per fare parte del Consiglio, non partecipano alle operazioni di voto per la elezione della terna per la nomina del Presidente e per la elezione della Presidenza.
Per durata del "mandato" si intende il periodo che intercorre tra un'Assemblea elettiva e la successiva Assemblea elettiva. Per "cammino assembleare" si intende il periodo che intercorre tra l'invio delle proposte inerenti le linee generali del programma dell'Associazione nazionale dell'ACI, di cui all'art. 45 del presente Regolamento, e la celebrazione dell'Assemblea nazionale. Tale periodo è caratterizzato anche dalla elezione dei membri degli organi collegiali dell'Associazione ad ogni livello, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.
66
Le vertenze che insorgessero nell'Associazione verranno portate alle rispettive Presidenze nazionale diocesana, parrocchiale che le affronteranno in spirito di carità, di comunione e di correzione fraterna.
67
Il Consiglio può arrivare alla decisione di chiedere ad un membro di Presidenza di lasciare il suo mandato. Per questa decisione è necessaria la maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto del Consiglio interessato.
68
Un consigliere eletto che risulti assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive di Consiglio decade dall'incarico e gli subentra il primo dei non eletti della stessa lista. Lo stesso accade in caso di dimissioni o di impedimento ad assolvere il mandato. Della decadenza prende atto il Consiglio di appartenenza.

8/Rapporto con i Movimenti:
FUCI, MEIC, MIEAC

69
La FUCI, il MEIC, il MIEAC fanno parte dell'Azione Cattolica Italiana e sono retti dai principi e dalle norme del suo Statuto. Con l'associazione di ACI il raccordo di ciascuno dei tre Movimenti, che mantengono le loro fondamentali strutture, si esprime ai vari livelli, nella ordinaria vita associativa, secondo una permanente tensione all'incontro e alla solidarietà, nella vicendevole promozione e nella reciproca partecipazione al lavoro degli organismi associativi responsabili.
70
Tra la FUCI, il MEIC e il MIEAC e l'associazione ai vari livelli, si ricerca una effettiva unità espressiva di un comune servizio ecclesiale apostolico che si realizza in specifici luoghi associativi, con iniziative comuni attorno a problemi emergenti. Tale unità, nello stesso tempo, si esprime anche nella diversità di modi e di approccio alla realtà quale un servizio adeguato all'evangelizzazione oggi richiede.
La programmazione assembleare e annuale, ordinaria e straordinaria che l'associazione ai vari livelli esprime, è comprensiva anche dell'apporto dei contributi e dei programmi di lavoro maturati negli organismi previsti dal Regolamento proprio di ciascuno dei tre Movimenti. Nell'ambito di una motivata e concordata visione d'insieme, emerge la necessità di riconoscere a ciascuno dei tre Movimenti un'autonomia di iniziativa quale possibilità e opportunità di risposta articolata a problemi sia comuni sia particolari.
Il documento finale della Assemblea e le deliberazioni del Consiglio ai vari livelli sono impegnativi anche nei riguardi della FUCI, del MEIC e del MIEAC.
71
La FUCI è il modo con cui l'ACI è presente e opera nell'università, e specificamente tra gli universitari. Spetta alla FUCI essere presenza missionaria dell'ACI nell'università e contribuire a coscientizzare i giovani di ACI che sono nell'università sulla loro personale condizione. Per questo, correla tra loro quanti giovani di ACI vocazionalmente intendono impegnarsi ad essere coscienza critica d'ispirazione cristiana in università per un impegno culturale e apostolico in essa, attorno ai quali convergono altri giovani di ACI che vivono solo saltuariamente in università. I primi appartengono alla FUCI nel senso che ne accolgono quotidianamente e preferenzialmente il progetto apostolico; gli altri si riconoscono in essa per il tempo e nelle scelte che operano all'università.
Fra Settore Giovani e FUCI si instaura, quindi ai vari livelli un particolare rapporto di collaborazione, solidarietà e reciproca promozione.
La FUCI in particolare, si impegna a formulare la propria proposta perciò sia accessibile a tutti gli studenti, a innestare la stessa nel fondamentale progetto educativo-apostolico dell'Associazione e a ricercare un'integrazione continua con le proposte che il Settore giovani indica in altri campi e situazioni, a servizio della condizione giovanile.
72
A livello di base, la presenza di aderenti dei tre Movimenti e dei loro responsabili è opportuna sia nell'Assemblea sia nei Consigli dell'Associazione parrocchiale o interparrocchiale al fine di favorire una reciproca conoscenza e valorizzazione e per offrire il servizio di opportune iniziative pastorali.
73
A livello diocesano, sono membri dell'Assemblea diocesana dell'ACI - oltre ai rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC facenti parte di diritto del Consiglio - due rappresentanti - salvo diverse disposizioni dei Regolamenti diocesani - per ogni gruppo della FUCI, del MEIC e del MIEAC, esistenti in Diocesi.
Sono membri del Consiglio diocesano dell'ACI il Presidente ed il Vice Presidente del MEIC e del MIEAC e i due Presidenti della FUCI.
Il Presidente diocesano del MEIC, il Presidente diocesano del MIEAC e uno dei due Presidenti diocesani della FUCI, qualora sia opportuno e utile per i temi e problemi che si affrontano, partecipano con voto consultivo ai lavori della Presidenza diocesana.
Le decisioni adottate in questa sede sono indicative anche per la presidenza della FUCI, del MIEAC e del MEIC.
La Presidenza diocesana ACI provvede a designare due persone che partecipino ai Consigli diocesani della FUCI del MEIC e del MIEAC. Delle due persone una sia un responsabile unitario, l'altra sia del Settore Giovani per ciò che riguarda la presenza nel Consiglio della FUCI, del Settore Adulti per quanto riguarda la presenza nel Consiglio del MEIC, un rappresentante dell'ACR per quanto riguarda la presenza nel Consiglio del MIEAC.
74
A livello regionale, sono membri del Consiglio regionale dell'ACI i due incaricati regionali della FUCI ed i Delegati e Vice delegati regionali dei MIEAC e MEIC.
I presidenti diocesani dei tre Movimenti partecipano ai lavori delle Assemblee regionali.
La Delegazione regionale invita a taluni suoi incontri i responsabili regionali degli stessi Movimenti.
75
A livello nazionale sono membri dell'Assemblea nazionale dell'ACI (oltre ai rappresentanti della FUCI e dei MEIC e MIEAC facenti parte di diritto del Consiglio nazionale) 8 rappresentanti rispettivamente della FUCI, del MEIC, del MIEAC designati a norma dei rispettivi Regolamenti.
Sono membri del Consiglio nazionale i due Presidenti nazionali della FUCI ed i Presidenti e i Vice Presidenti nazionali dei MEIC e MIEAC.
In ordine alla maturazione di temi e problemi a carattere generale, alle scelte comuni da operare, ai contributi specifici che i singoli Movimenti sono chiamati a dare, un rappresentante della FUCI, del MIEAC e del MEIC partecipano, in base all'art. 51 del presente Regolamento, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale. Le decisioni adottate in questa sede sono indicative anche per la Presidenza della FUCI, del MEIC e del MIEAC.
La Presidenza nazionale ACI provvede a designare due persone che partecipino ai Consigli nazionali della FUCI, del MEIC e del MIEAC. Delle due persone, una sia un responsabile unitario, l'altra sia del Settore Giovani per ciò che riguarda la presenza nel Consiglio della FUCI, del Settore Adulti per ciò che riguarda la presenza nel Consiglio del MEIC, un rappresentante dell'ACR per ciò che riguarda la presenza nel Consiglio del MIEAC.
76
La FUCI, il MEIC ed il MIEAC partecipano dei servizi amministrativi dell'ACI e mantengono una gestione distinta sintetizzata da un bilancio preventivo e consultivo presentati annualmente alla Presidenza nazionale dell'ACI che li sottopone all'approvazione del Consiglio nazionale dell'ACI.
77
Ogni modifica alle norme del presente Regolamento relativa al rapporto tra Associazione di ACI e MEIC, MIEAC e FUCI, deve essere concordata tra la Presidenza nazionale dell'ACI e le Presidenze nazionali della FUCI, dei MEIC e MIEAC e ratificata dal Consiglio nazionale dell'ACI.

9/Disposizioni generali

78
Le norme di vita associativa a livello diocesano, parrocchiale e interparrocchiale, nei casi non previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento devono essere stabilite da un Regolamento predisposto e approvato dal Consiglio della stessa Associazione diocesana.
Copia di tale Regolamento viene inviata al Consiglio nazionale per un eventuale parere di conformità allo Statuto e al presente Regolamento.
79
Il presente Regolamento di attuazione dello Statuto dell'ACI può essere modificato in sede di Consiglio nazionale dalla maggioranza degli aventi diritto al voto salvo quanto disposto dall'articolo 77.
80
Le modifiche allo Statuto ACI possono essere proposte all'Assemblea nazionale dal Consiglio nazionale o da almeno trentacinque Consigli diocesani. Esse vanno comunicate alle Presidenze diocesane con un mese di anticipo sulla data dell'Assemblea. Ogni modifica viene approvata dall'Assemblea nazionale se riporta la maggioranza di due terzi dei suoi componenti e diventa operativa dopo l'approvazione del Consiglio Permanente della CEI.
81
Le norme del presente Regolamento, predisposte e approvate dal Consiglio nazionale dell'Associazione per l'attuazione dello Statuto ACI, entrano in vigore il 15-5-1979.

Norme statutarie integrative della disciplina amministrativa

1. L’Associazione durante la sua vita non distribuisce, né in modo diretto né indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il relativo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi previsti dalla legge e salvo diversa destinazione che dalla legge sia imposta.

3. I competenti organi dell’Associazione redigono e approvano annualmente i bilanci preventivi e consuntivi con le modalità definite dal Regolamento.

4. Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

Annessi

Il Consiglio nazionale ha approvato in due distinte riunioni:
- il documento normativo del MSAC, nella seduta del 21/22 giugno 1997;
- il documento normativo del MLAC, nella seduta del 17/18 ottobre 1998.
Le norme così approvate sono entrate in vigore immediatamente, salvo quanto disposto per il MLAC nelle norme transitorie.
Le norme del regolamento vigente che sono state così modificate e integrate (cf. quadro di raccordo) verranno successivamente inserite nel Regolamento nazionale.

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